Fino al 100% del valore dell’immobile
- In genere si chiede un mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare la propria abitazione principale (prima casa) oppure per acquistare o ristrutturare la casa per le vacanze (seconda casa), in altri casi si può richiedere un mutuo per sostituirne uno precedente, per chiudere dei debiti o per avere della liquidità aggiuntiva.
- I Mutui sono erogati dalle Banche, Istituti di Credito e Società Finanziarie, prevedono quote fisse di rimborso (rate), comprendenti ammortamenti progressivi del capitale e interessi predeterminati (tasso fisso), oppure con quote di ammortamento e interessi variabili (tasso variabile).
- La durata dei mutui offerti varia generalmente da 5 a 30 anni, alcuni Istituti permettono di arrivare anche a 40 anni, normalmente, il mutuo copre fino all’80% del valore dell’immobile ma può arrivare fino al 100% di tale valore.
Le fasi che vanno dalla richiesta all’erogazione si possono sintetizzare in
1. Apertura dell’istruttoria – l’aspirante mutuatario presenta la richiesta di concessione di mutuo, indicando tutti i dati tecnici ed economici necessari al mutuante per la valutazione preliminare della domanda e che riguardano tanto l’aspetto soggettivo (condizioni economiche del richiedente) quanto quello finalistico (scopi della richiesta del mutuo – es. acquisto di casa); successivamente si produce tutta la documentazione accessoria eventualmente opportuna (compromesso, atto di provenienza del bene da acquistare, documentazione catastale, etc.)
2. Perizia – il bene da acquistare o presentato a garanzia del credito deve essere esaminato da un perito di fiducia del mutuante, il quale deve individuarlo con precisione, descriverne consistenza e caratteristiche giuridiche e tecniche ed indicarne il valore; a seconda dei casi possono svolgersi altri accertamenti in ordine a particolari situazioni di fatto e di diritto.
3. Chiusura dell’istruttoria – l’istruttoria, a seguito dell’esame di tutte le condizioni economiche e di diritto riguardanti la qualità del soggetto richiedente e della garanzia proposta, si chiude ovviamente con la delibera di concessione oppure con la mancata concessione; in quest’ultimo caso, si registra che la comunicazione al mutuatario di non accoglimento della domanda è più frequentemente trasmessa in modo del tutto informale e che la maggior parte delle istruttorie non andate a buon fine non hanno una chiusura formale.
4. Atto di mutuo – con l’atto di mutuo il contratto entra in pieno effetto, il mutuante consegna il capitale erogato al mutuatario (in realtà al datore di ipoteca, cioè a colui che presta la garanzia) e vengono eseguite le formalità relative alla garanzia prestata (iscrizione di ipoteca).